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NOVITA’ IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE


Condominio – parti comuni

NOVITA’ IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Con l’articolo 10, comma 3, del Decreto “Semplificazioni” (DL n. 76/2020) è stata modificata la Legge 13/89, rendendo più semplice l’abbattimento delle cosiddette barriere architettoniche. Si tratta di princìpi già in parte recepiti dalla giurisprudenza, ma che la previsione normativa consolida.
L’articolo 10, comma 3, del DL n. 76/2020 stabilisce che ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli artt. 2 della legge n. 13/89 e 119 del DL 34/2020, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1120 CC,. Alla Legge n. 13/89 sono quindi state apportate specifiche modifiche. In particolare, all’art. 2, comma 1, sono stati aggiunti due nuovi periodi, in base ai quali le innovazioni in tal modo realizzate dai condòmini non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, comma 1, CC e per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di interventi che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, come previsto dal quarto comma dell’art. 1120 CC

BONUS FACCIATE

BONUS FACCIATE: PREVALE UN’INTERPRETAZIONE ESTENSIVA Usufruisce del beneficio tutto ciò che dà sulla strada, con esclusione dei cortili interni (ma sono esclusi gli infissi)

Dal restauro dei balconi alla tinteggiatura della facciata, usufruisce del Bonus facciata tutto ciò che affaccia sulla strada o è visibile dal suolo pubblico. E’ quanto puntualizzato dalla Circolare n. 2/2020, in data 14 febbraio 2020, dell’Agenzia delle Entrate, sul cosiddetto “bonus facciate”.

EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO

EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO« Indietro11 Marzo 2020Comunicati Confappi-FnaComunicati Confappi-FnaNell’emergenza Coronavirus, la FNA-Federamministratori invita tutte le Sedi Territoriali e tutti gli associati amministratori condominiali, a non convocare nuove assemblee e a rinviare quelle già convocate.Si sconsiglia di avvalersi di videoconferenze e simili stante la dubbia legittimità di tali strumenti che in futuro potrebbero portare alla impugnazione delle delibere così decise.Si ricorda che a norma dell’art. 1135 c.c., l’amministratore ha poteri straordinari d’urgenza, salvo futura ratifica da parte dell’assemblea.IL COMITATO ESECUTIVO 11 Marzo 2020

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